COME SI VA IN PENSIONE NEL 2024 ?
INCA Cgil ha predisposto la nuova guida aggiornata sulle principali misure previdenziali previste dalla normativa vigente su:
- PENSIONE DI VECCHIAIA (Sistema Misto e Sistema Contributivo)
- PENSIONE ANTICIPATA (Sistema Misto, Sistema Contributivo, Lavoratori Precoci, Quota 100, 102, 103, Opzione Donna, Lavoratori attività usuranti)
- ANTICIPO PENSIONISTICO (APE Sociale)
Novità sulle pensioni Legge di Bilancio 2024
La legge di bilancio del 2024 conferma le pensioni previste dalla legge Fornero che non viene modificata nel suo impianto: i requisiti di accesso previsti per le pensioni anticipate delle donne rimangono 41 anni e 10 mesi di contributi, 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 67 anni di età anagrafica e 20 anni di contributi per le pensioni di vecchiaia.
Con la nuova legge permangono alcune opportunità per anticipare il pensionamento ma per il 2024 saranno più rigide rispetto al passato.
La legge ha confermato la cosiddetta Quota 103, che consente il pensionamento anticipato alle persone con 62 anni di età 41 anni di contributi, introducendo però alcune restrizioni:
- l’importo massimo di pensione erogabile non potrà superare 4 volte l’importo della pensione minima, dunque non potrà essere superiore a 2394,44 euro
- l’importo della pensione sarà calcolato interamente con il calcolo contributivo anche per coloro che hanno cominciato a lavorare prima del 1996
- viene allungata la finestra di accesso alla pensione che da 3 mesi diventa di 7 mesi per i lavoratori privati e da 6 mesi diventa 9 mesi per i lavoratori pubblici
Inoltre, per chi accede a pensione con Quota 103 rimane il divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo o dipendente ad eccezione del reddito da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro annui.
Confermata anche l’Opzione donna ma per il 2024 viene innalzata l’età anagrafica di un anno; potranno accedere a questa tipologia di pensione le donne che hanno maturato, entro il 31/12/2023, 35 anni di contributi e 61 anni di età. L’età viene ridotta a 60 anni per le donne con almeno 1 figlio, a 59 per le donne con più di un figlio. Viene richiesto, come ulteriore condizione al momento della presentazione della domanda di pensione, che la donna sia
-caregiver
-lavoratrice invalida in misura pari o superiore al 74%
-dipendente o licenziata da un’azienda che ha aperto un tavolo di confronto per la gestione della crisi presso il Ministero delle infrastrutture.
Viene confermata anche per il 2024 l’Ape sociale, l’anticipo pensionistico che riguarda i lavoratori in condizioni di particolare disagio
- disoccupati
- caregiver
- lavoratori con invalidità pari o superiore al 74%
- soggetti occupati in mansioni gravose
Innalzata anche per loro il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi mentre il requisito contributivo rimane di 30 anni per i caregiver, i disoccupati e gli invalidi e di 36 anni per i lavoratori adibiti a lavori gravosi.
L’importo massimo erogabile è di 1500 euro mensili fino al compimento dell’età di vecchiaia e, per coloro che la richiedono nel 2024, è previsto il divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo o dipendente ad eccezione del reddito da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro annui.
DIRITTO AI CONGEDI ANCHE PER GENITORI DELLO STESSO SESSO
Con pronuncia del 25 gennaio 2024 il Tribunale di Bergamo ha stabilito che è discriminatorio impedire alle famiglie omogenitoriali l’accesso ai congedi genitoriali, imponendo all’INPS di modificare il sistema informatico, con cui obbligatoriamente devono essere inviate le domande, che ne impediva il completamento della procedura di richiesta.
La decisione, di estrema importanza, è l’esito di un’azione collettiva’ promossa nel maggio 2023 da Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI+, come associazione rappresentativa legittimata ad avviare autonomamente e direttamente un processo; ma è anche frutto di una proficua collaborazione con CGIL Nazionale che, aderendo alla richiesta di accertare il diritto delle coppie formate da genitori dello stesso sesso ad usufruire dei congedi alle medesime condizioni previste per le coppie di genitori eterosessuali.
Nello specifico, con il ricorso è stato chiesto di dichiarare che il congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis d.lgs. 151/2001) spetta anche a una lavoratrice quando è genitrice in una coppia composta da due donne; che il congedo di paternità alternativo (art. 28 ss. D.lgs. 151/2001) spetta al padre anche quando è genitore in una coppia di due uomini; che il congedo parentale (art. 32 d.lgs. 151/2001) spetta a ciascuno dei due genitori indipendentemente dal genere dell’altro genitore; che i periodi di riposo (artt. 39 e 40 d.lgs. 151/2001) spettano anche al padre quando è genitore in una coppia di due uomini e che le indennità di maternità per iscritte alla gestione separata e lavoratrici autonome (artt. 64 e ss. e 66 e ss. d.lgs. 151/2001) spettano al padre anche quando è genitore in una coppia di due uomini.
Anche grazie al contributo del patronato INCA della CGIL di Brescia, Rete Lenford ha dimostrato che il portale web dell’INPS destinato alla presentazione delle domande per i congedi genitoriali non consentiva ai genitori dello stesso sesso di completare la procedura delle richieste, perché impediva di fornire le generalità di entrambi.
Accogliendo il ricorso, il Giudice di Bergamo ha accertato l’esistenza di una “ingiustificata discriminazione a danno dei genitori dello stesso sesso” già tali per i registri italiani dello stato civile, assegnando all’INPS un termine di due mesi per modificare il portale web e prevedendo una sanzione di 100 euro per ogni giorno di ritardo.
“L’applicativo web dell’INPS per le domande di congedi e riposi per i quali è stata promossa la causa rispecchia la normativa nazionale, pensata a suo tempo - e mai aggiornata, pur essendoci stata l’opportunità con il recepimento della cd. Direttiva Congedi nel 2022 - per due genitori di sesso diverso. “Ma trattandosi di istituti a cui si applica il divieto di discriminazione per orientamento sessuale imposto dal diritto dell’Unione Europea, tutti i congedi devono essere accessibili anche alle coppie di genitori dello stesso sesso, che devono potersi suddividere i compiti di cura e assistenza, come avviene per tutti i genitori eterosessuali” spiega l’avv. Francesco Rizzi, socio di Rete Lenford che ha patrocinato la causa insieme all’avv. Alberto Guariso.
“Il nostro prossimo obiettivo è quello di tutelare la posizione anche dei genitori che non hanno potuto ottenere il riconoscimento alla nascita e stanno attendendo i lunghi tempi dell’adozione in casi particolari, perché la condizione di coloro che stanno attendendo il riconoscimento e si fanno già carico dei compiti di cura genitoriale non è così diversa da coloro che sono riconosciuti come genitori già alla nascita” aggiunge Rizzi.
Il Presidente di Rete Lenford, avv. Vincenzo Miri, esprime grande soddisfazione per l’importante risultato ottenuto a Bergamo: “Sono molto lieto dell’esito del processo, che conferma l’impossibilità di discriminare le famiglie omogenitoriali anche in merito ai congedi, e della proficua collaborazione con CGIL. Ringrazio i colleghi e le colleghe dell’Associazione che hanno collaborato allo studio del caso e gli avv.ti Guariso e Rizzi per l’eccellente lavoro. Ci saranno ancora molte iniziative che Rete Lenford avvierà in quanto soggetto collettivo, al fine di produrre, come in questo caso, un risultato concretamente e immediatamente utilizzabile da tutte le cittadine e da tutti i cittadini”.
“Abbiamo lungamente e ripetutamente chiesto a INPS di aggiornare i sistemi informatici per consentire a qualunque genitore di inserire la richiesta e fruire dei relativi diritti. Di fronte all’inerzia dell’Istituto non abbiamo avuto esitazioni a intervenire nel giudizio promosso da Rete Lenford che oggi finalmente pone fine a un’odiosa discriminazione e restituisce vigore al principio di uguaglianza senza discriminare tra famiglie e famiglie e figlie e figli a prescindere dal nucleo familiare in cui nascono. Siamo felici di questo risultato e non dubitiamo che la collaborazione tra CGIL e Rete Lenford possa rinnovarsi in future occasioni nella ricerca di obiettivi condivisi”, dichiara Sandro Gallittu, responsabile Ufficio Nuovi Diritti e delle Politiche per le famiglie e l’infanzia di CGIL.
DIMISSIONI PERSONALE COMPARTO SCUOLA 2024
È stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito che definisce le modalità per la presentazione delle richieste di cessazione dal servizio con effetto dal 1° settembre 2024.
È fissato al 23 ottobre 2023, ovvero al 28 febbraio 2024 limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2024.
La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis a decorrere dal 19 settembre 2023.
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