Con la circolare n.32 del 20 marzo 2023, l'INPS fornisce istruzioni rispetto all'accesso alla PRESTAZIONE DI DISOCCUPAZIONE NASpI a seguito di DIMISSIONI DEL LAVORATORE PADRE che ha fruito del congedo di paternità.
A seguito delle novità introdotte dal Dlgs 105/22 in merito alla tutela della maternità e paternità, al padre lavoratore che ha fruito del congedo obbligatorio o/e alternativo e' consentito di avvalersi della tutela del divieto di licenziamento sino al compimento dell'anno del bambino.
In precedenza, l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino, era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma nella sola ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”
In ragione delle ultime modifiche introdotte al Testo Unico, finalizzate a rafforzare le tutele per il lavoratore padre, il diritto all'indennità di disoccupazione NASpI si estende anche a chi ha fruito del congedo di paternità obbligatorio, qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.
Qualora vi fossero domande respinte, nelle more della pubblicazione della circolare, è ammesso il riesame.