L'Inps con Circolare n.45 del 16 maggio 2023 fornisce informazioni in merito alla fruizione del CONGEDO PARENTALE, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati.

L'entrata in vigore della legge di bilancio 2023 ha disposto l’elevazione dal 30% all’80% della retribuzione, dell'indennizzo del congedo parentale per 1 solo mese, da fruire entro il 6° anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

La novità interessa i congedi parentali decorrenti dal 1° gennaio 2023, pertanto l’indennizzo e’ riconosciuto ai genitori che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Come già detto, l’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti: se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

Il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. La fruizione “alternata” tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

In sintesi:

  • 1 mese è indennizzato all’80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita - o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento - del minore);
  • 8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti 1 o 2 mesi, a seconda se due o un genitore presenti, non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi in una particolare condizione reddituale.